7 Maggio 2022

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sei i calciatori che salteranno il prossimo turno

SERIE B GIUDICE SPORTIVO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SERIE BKT Gare del 6 maggio 2022 – Diciannovesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

SERIE B GIUDICE SPORTIVO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 6 maggio 2022 – Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Perugia e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in prossimità della porta del portiere avversario, un bengala, che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per 40 secondi, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato tre piccoli contenitori di plastica di cui due nel recinto ed uno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 4° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISANTO Lorenzo (Alessandria): per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRESI Arturo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CORAZZA Simone (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FONTE: legab.it