17 Settembre 2019

Serie B, le decisioni del giudice sportivo: Aramu squalificato due giornate

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Sono state diffuse le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie BKT 2019/2020. “Gara Soc. VENEZIA – Soc. CHIEVO VERONA Il Giudice sportivo,  premesso che: al 4° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore Aramu Mattia (Soc. Venezia), reo di aver colpito con un calcio […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Sono state diffuse le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie BKT 2019/2020.

“Gara Soc. VENEZIA – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice sportivo,  premesso che:
al 4° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore Aramu Mattia (Soc. Venezia), reo di aver colpito con un calcio un avversario;
a mezzo mail, ritualmente pervenuta alle ore 15.46 del giorno 16 settembre 2019, la Soc. Venezia richiedeva ex art. 61 comma 3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della condotta sanzionata dall’Arbitro; osserval’art 61 comma 3 CGS consente alle società di ricorrere alla prova a discolpa solo ed esclusivamente nel caso in cui “…il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva…” e dalle immagini televisive appare evidente il gesto posto in essere da calciatore Aramu, di conseguenza il reclamo è inammissibile e non  può essere accolto in quanto i provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco sono insindacabili;P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Venezia ex 61 comma 3 CGS.
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a) SOCIETA’
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 23° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ARAMU Mattia (Venezia): condotta antisportiva per avere, al 4° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba.SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.