2 Maggio 2018

Giudice sportivo, gli squalificati: stangata per Macheda e Bari

Ecco il comunicato ufficiale del Giudice sportivo della Serie B. SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA MACHEDA Federico (Novara): per avere, al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, per avere inoltre assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della […]

Ecco il comunicato ufficiale del Giudice sportivo della Serie B.

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MACHEDA Federico (Novara): per avere, al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, per avere inoltre assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ICARDI Simone (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; ammenda di 1.500€.
HENDERSON Liam (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MARRONE Luca (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CARACCIOLO Andrea (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
FALASCO Nicola (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GATTO Leonardodavide (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MIGUEL DA SILVA Anderson (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di u avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PASA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava una ferita per come refertato dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva.