15 Novembre 2022

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: nove squalificati. Una giornata a Bucchi

La Lega Serie B, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 13' Giornata di campionato. Di seguito il comunicato ufficiale

Giudice Sportivo

Processo sportivo

La Lega Serie B, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 13′ Giornata di campionato. Di seguito il comunicato ufficiale.

Le decisioni

a) SOCIETA’

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere omesso di impedire, al 26° del secondo tempo,
l’ingresso nel recinto di giuoco di due persone non autorizzate che, arrivando in prossimità del terreno
di giuoco, contestavano con atteggiamento intimidatorio ed espressioni gravemente ingiuriose
l’operato arbitrale costringendo, pertanto, l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto e
mezzo, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara all’interno degli spogliatoi; per avere
inoltre suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei
confronti del Direttore di gara; per avere infine, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco
tre bottigliette di plastica una delle quali colpiva un calciatore della squadra avversaria causandogli
momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, all’inizio del secondo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che esplodeva vicino a due steward causandone lo
stordimento; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria
avversaria un petardo ed una bottiglietta di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento
tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPAL a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto
al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri
raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco.


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
COLLOCOLO Michele (Ascoli): per avere, al 3° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PEDA Patryk (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
VALLOCCHIA Andrea (Cosenza): per avere, al 44° del secondo tempo, per avere, criticato
l’operato arbitrale, imprecando in maniera ingiuriosa; infrazione rilevata da un Assistente.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALABRESI Arturo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
CITTADINI Giorgio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
HAPS Ridgeciano Dela (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
LA MANTIA Andrea (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUCCHI Cristian (Ascoli): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato con veemenza una
decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara parole irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.”