20 Gennaio 2026

🚨 Le decisioni del Giudice Sportivo: STANGATA a Konè! Il comunicato

Il comunicato

Frosinone Calcio

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo al termine dello scorso turno di Serie B. Vediamo insieme il comunicato ufficiale:

a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno i sostenitori
delle Società Avellino, Bari, Monza, Padova, Palermo, Reggiana, Venezia hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo,
lanciato un ombrello sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo,
lanciato un frutto sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KONE Ben Lhassine (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un
atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VERRENGIA Bruno (Catanzaro): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla
propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTONINI LUI Matias (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
CALO’ Giacomo (Frosinone): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta
sanzione).
IOANNOU Nicholas (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PISCOPO Kevin (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
SVOBODA Michael (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

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