0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse per il Brescia: le decisioni del giudice sportivo dopo i fatti del Rigamonti
Mano pesante del giudice sportivo dopo i gravi avvenimenti del Rigamonti
Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Lega B ha reso note le decisioni del giudice sportivo ai danni del Brescia a seguito degli incresciosi fatti verificatisi al Rigamonti in occasione del ritorno dei playout contro il Cosenza, il quale ha sancito la retrocessione della compagine lombarda in terza serie.
LEGGI ANCHE
La nota
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
visto il rapporto dell’Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva
sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni,
successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di
giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi,
dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il
Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza
per riprendere, sospendeva definitivamente la gara;
visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato
che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori
della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze
dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è
che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad
abbandonare l’impianto di giuoco;
in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità
oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze
previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione
dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KARACIC Fran (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi
spinto con forza un calciatore avversario al quale stringeva le mani sul collo senza conseguenze
lesive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
RIGIONE Michele (Cosenza): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli
spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LABOJKO Jakub (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
VOCA Idriz (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Seconda sanzione).