22 Maggio 2023

Lancio di seggiolini, petardi e bengala: ammende salatissime per i club di Serie B dopo la 38^ giornata

Le ammende comminate alle diverse squadre

palermo

Oltre alle decisioni di campo, il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note anche quelle per quanto accaduto sugli spalti. Come spesso accade sono diverse le squadre con ammende sul groppone dopo le partite ma, a questo giro, si registrano ben 6 società che dovranno pagare col Palermo chiamato a versare una cifra non da poco.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo con le ammende relative alla 38esima giornata.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla
gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul
terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità
del fatto potenzialmente pericoloso; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
sul terreno e nel recinto di giuoco tre petardi e alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad
interrompere la gara per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS