3 Dicembre 2016

Vagnati-Parma? Il regolamento lo permette, ecco perché…

Una vera e propria bomba sganciata su Ferrara quella che ieri, in serata, ha visto il prepotente accostamento di Davide Vagnati al Parma. Il direttore sportivo della SPAL, uomo di fiducia della società e tra gli artefici dell’ottima stagione che sta vivendo la squadra, potrebbe essere così l’uomo della rinascita degli emiliani, attualmente in Lega […]

Una vera e propria bomba sganciata su Ferrara quella che ieri, in serata, ha visto il prepotente accostamento di Davide Vagnati al Parma. Il direttore sportivo della SPAL, uomo di fiducia della società e tra gli artefici dell’ottima stagione che sta vivendo la squadra, potrebbe essere così l’uomo della rinascita degli emiliani, attualmente in Lega Pro e con più di qualche difficoltà non previste ad inizio stagione. Oggi proviamo, senza presunzione alcuna, a spiegare il perché tale trattativa non dovrebbe trovare ostacoli in termini giuridici. Regolamento riservato ai direttori sportivi alla mano, è infatti sorto qualche dubbio circa l’articolo 7, che recita: Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l’iscrizione all’Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi“. Proprio le ultime parole sono quelle sulle quali bisogna focalizzarsi, in quanto, leggendo appunto gli Accordi Collettivi tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’Associazione dei direttori e segretari delle società sportive (A.DI.SE), notiamo come l’articolo 4, quello riguardante la risoluzione del contratto, reciti precisamente al secondo comma: “In caso di risoluzione consensuale del Contratto, nonché di risoluzione dello stesso o di cessazione del rapporto per inadempimento della Società, il Tesserato potrà stipulare un nuovo Contratto o intrattenere un rapporto avente a oggetto prestazioni che richiedano l’iscrizione all’Elenco Speciale con altra Società fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti (c.d. “finestra di mercato invernale”). Tale limite temporale non si applicherà nel caso di tesseramento in favore di una Società di categoria diversa. Il Tesserato non può comunque prestare la propria attività per più di due Società nella stessa stagione sportiva. Le suddette previsioni trovano applicazione anche nel caso in cui il tesserato aderisca, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla società e alla Lega, all’esonero dall’incarico disposto dalla Società“. Vagnati passerebbe dalla Serie B alla Lega Pro, quindi non vi sarebbe limite temporale alcuno da rispettare. Adesso, la questione è questa: il contratto va risolto, altrimenti non se ne fa niente. Restiamo in attesa di aggiornamenti…