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Chiusa la prima giornata, il Giudice Sportivo si è pronunciato sulle sentenze relative al primo weekend di gare di Serie B:



a) SOCIETA'



Il Giudice Sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata i sostenitori delle Società Pescara, Empoli, Padova, Juve Stabia, Monza, Mantova, Palermo, Spezia, Venezia, Catanzaro, Avellino, Sampdoria, Modena hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,



delibera



salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



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Ammenda di € 1000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CALVANI Gabriele (Frosinone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete



KOUDA Rachid (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete



d) DIRIGENTI



NON ESPULSI



AMMENDA DI €10.000,00



BRAVO Paolo (Südtirol): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, proferendo anche espressioni blasfeme.