Il Giudice Sportivo rigetta il ricorso del Palermo contro il Frosinone
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva; in linea ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell’art. 35 co. 1.3 del C.G.S., i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate per violazione dell’art. 17 C.G.S.;
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− considerato, pertanto, che i fatti accaduti nel corso della gara non configurano violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara, rigetta il reclamo della Soc. Palermo.
Dispone addebitarsi la tassa di reclamo
Delibera di sanzionare la Soc. Frosinone con l’ammenda di € 25.000,00 e con l’obbligo di
disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Palermo): per avere, al 17° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALEESAMI Haitam (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Seconda sanzione).
DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
Fonte: www.legab.it