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La Lega B, attraverso una nota ufficiale, ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo la disputa della 31^ giornata di campionato.



Il comunicato



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CASSATA Francesco (Spezia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MARTINO Pietro (Cosenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SGARBI Filippo Lorenzo (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ADORNI Davide (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



AMATUCCI Lorenzo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BESAGGIO Michele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



COTALI Matteo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MERKAJ Silvio (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).





CLUB SANZIONATI



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi e sei fumogeno sul terreno di giuoco e cinque petardi nel recinto di giuoco che in una occasione, all'8° del primo tempo, costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, alcuni fumogeni ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco che in una occasione. al 13° del primo tempo, costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni ed un ombrello nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.