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Giudice Sportivo
Giudice Sportivo

Sono state appena rese note le decisioni del Giudice Sportivo, alla luce della 38a e ultima giornata del campionato cadetto. 

Di seguito il comunicato:

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: 

a) SOCIETÀ 

Il Giudice Sportivo, 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Avellino, Bari, Carrarese, Catanzaro, Frosinone, Modena, Monza, Pescara, Reggiana, Südtirol, Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 

delibera 

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. 

* * * * * * * * * 

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato sul terreno di giuoco numerosissimi fumogeni che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.   

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.   

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato cinque fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per responsabilità diretta in merito al comportamento del proprio Presidente. 

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.   

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.   


b) CALCIATORI 

CALCIATORI NON ESPULSI 
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

BERESZYŃSKI Bartosz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). *salta la semifinale d'andata play-off.

LOVATO Matteo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

MANGRAVITI Massimiliano (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

OLZER Giacomo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

REINHART Tobias Elian (Reggiana): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione). 

VIGNALI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).