4 Novembre 2025

🚨 Le decisioni del Giudice Sportivo: quattro squalificati e quattro club multati, ammenda anche per Oyono

La nota

Alessandro Sabattini/Getty Images - Via One Football

Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie sentenze dopo l’undicesima giornata. Di seguito i calciatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00

OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
IZZO Armando (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRECA Antonio (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GERBO ALBERTO (Juve Stabia): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina,
contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

OPERATORI SANITARI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCHEMBRI Giacomo (Carrarese): per avere, al 41° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato platealmente una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato
ingiustificatamente di circa due minuti l’inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
una bottiglietta e due oggetti di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.

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